Il divieto di acquistare vino e birra da parte dei detenuti limita arbitrariamente un diritto esigibile
Un tempo i garantisti definivano la Suprema corte come la cassazione della giustizia; per fortuna molte sentenze in questi anni sono state di segno positivo, ma la propensione a essere corrivi al senso comune o aderenti alle esigenze del potere costituito torna talvolta a fare capolino. La prova viene dalla sentenza n. 3571 del 4 dicembre 2025 sul divieto, fissato dal regolamento del Carcere di Milano Opera, di acquistare vino e birra da parte dei detenuti. La decisione del rigetto del ricorso del detenuto Domenico Putignano, scritta dalla consigliera Maria Eugenia Oggero e sottoscritta dal presidente Filippo Casa, facendo proprie le conclusioni della Procuratrice generale Assunta Coccomello, limita arbitrariamente un diritto esigibile.
Veniamo ai fatti, che sono assai chiari: il Regolamento penitenziario, approvato nel 2000 come DPR n. 230, dispone che i detenuti possano acquistare prodotti per l’alimentazione e per l’igiene personale dallo spaccio interno; in realtà in nessun carcere (forse con una eccezione) esiste questo locale che consentirebbe una quotidianità e una certa autonomia alle persone private della libertà e ridotte a uno stato di infantilizzazione intollerabile, continuando a privilegiare le cosiddette imprese di mantenimento, con carattere di monopolio, che obbligano i detenuti a compilare domandine per gli acquisti e la polizia penitenziaria a gestire procedure farraginose che generano malcontento e disservizi sulla qualità e sui prezzi.
Per quanto riguarda il vino e la birra è consentito l’acquisto presso lo spaccio interno e si prevede una limitazione del consumo giornaliero a mezzo litro per il vino e a un litro per la birra. È davvero esilarante la lettura della sentenza quando affronta il tema della sana alimentazione e richiama a sproposito il diritto alla salute previsto come fondamentale dall’art. 32 della Costituzione, il cui valore dirompente consiste nel divieto di trattamenti sanitari obbligatori.
Il Regolamento suggerisce che la distribuzione e il consumo di tali bevande avvenga nei locali in cui si consumano i pasti. Infatti prevede che esistano delle mense o refettori come in tutte le comunità, ma anche questa disposizione non è stata realizzata in nessun carcere e ovviamente si prescrive che finché non siano predisposti tali locali si consumino i pasti, accompagnati dalle bevande, nelle celle fornite di idonei piani di appoggio.
Previsioni che fanno sorridere nelle condizioni di vita legate al sovraffollamento indecente. L’ultimo articolo del regolamento imponeva che entro cinque anni dalla sua approvazione fossero predisposti i locali previsti dagli articoli 13 e 14. Di fronte allo scandalo di un ritardo di vent’anni nella realizzazione di strutture essenziali, i giudici chiudono gli occhi e non denunciano una grave inadempienza dell’amministrazione penitenziaria. Sono colpito perché il Regolamento fu opera di Sandro Margara con il mio sostegno.
Altro che bilanciamento degli interessi in gioco: il carcere è in stato di illegalità e la Cassazione non fa nulla, punendo chi si illude di trovare un giudice che lo tuteli quando viene rivendicato il rispetto della legge, e così si realizza un paradosso pericoloso. I detenuti devono rassegnarsi all’ingiustizia e neppure consolarsi con un bicchiere di vino o di birra (seppure analcolica).
fonte: L’Espresso





