«Più che detenuti da punire sono malati da curare»: lo hanno ripetuto più volte il ministro Nordio e il capo Dipartimento delle politiche antidroga, Mantovano, parlando dei detenuti tossicodipendenti che, in virtù di questa loro condizione, secondo il piano governativo dovrebbero scontare la pena non più in carcere ma nelle «comunità di recupero», liberando così molte migliaia di posti in cella. La «detenzione differenziata» del piano Nordio, che da più parti era stata criticata come un tentativo di privatizzare l’esecuzione penale, è rimasta finora lettera morta.
Ieri però la Corte costituzionale ha depositato una sentenza che smentisce l’assunto stesso sui cui poggiava il progetto del governo Meloni. Secondo i giudici della Consulta, infatti, «l’autore di reato, tossicodipendente cronico», non è assimilabile a «un malato psichiatrico cui debba essere applicata una misura di sicurezza». La dipendenza da sostanze stupefacenti non è equiparabile ad un’«infermità mentale», dunque non impone di escludere o attenuare la pena per un reato commesso.
La sentenza n. 21, relatore il giudice Francesco Viganò, rigetta così la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 95 del codice penale promossa nell’aprile 2025 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, dove si sarebbe dovuto celebrare il rito abbreviato per un imputato accusato di maltrattamenti in famiglia commessi in particolare «nei periodi di astinenza ovvero in concomitanza con l’assunzione» delle sostanze di cui abusava da anni.
Il perito chiamato ad accertare la capacità di intendere e di volere dell’indagato aveva diagnosticando «una condizione di “intossicazione cronica”, con una compromissione stabile e irreversibile del funzionamento delle cellule, qualificabile in termini di “demenza da sostanze”, una ridotta capacità di “resistere all’impulsività tossicodipendente, favorendo dunque il sommarsi della patologia cognitiva con le conseguenze dell’assunzione di sostanze stupefacenti”». E pertanto i difensori dell’imputato ne avevano chiesto l’impunibilità.
Per i giudici costituzionali, invece, anche se sotto l’effetto del craving (l’impulso a consumare) o in sindrome di astinenza, e a meno che non soffra anche di malattie psichiche che influiscano «sulla capacità di intendere e di volere», il reo è da considerarsi «responsabile delle proprie condotte illecite, in quanto in linea di principio responsabile – anzitutto – del suo stesso stato di tossicodipendenza».
Una sentenza ben accolta dal presidente della Società della Ragione Franco Corleone che proprio ieri ha presentato a Ferrara, con il costituzionalista Andrea Pugiotto, il libro di Grazia Zuffa Stigma e pregiudizio. «Il pensiero eccentrico di Zuffa ha messo in discussione i paradigmi creati dalla concezione morale e patologica del proibizionismo, in particolare quello della dipendenza dalle sostanze che annulla la responsabilità e l’autonomia della persona. Fortunatamente la Corte costituzionale ha respinto la richiesta del Gip. Per noi va cancellata anche quella norma del codice penale che proscioglie l’autore del reato per incapacità e da detenuto lo trasforma in internato».




